Disoccupazione agricola: quando richiederla, requisiti e come presentare la domanda

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La perdita del lavoro è un avvenimento difficile da affrontare, che rende complicato riuscire ad affrontare con serenità le spese della vita quotidiana. Alle persone che si ritrovano senza un’occupazione involontariamente viene riconosciuta un’indennità: per i lavoratori agricoli dipendenti questo trattamento viene chiamato disoccupazione agricola. Vediamo di cosa si tratta e cerchiamo di capire chi ne ha diritto, quali requisiti bisogna avere per richiederla e quanto e come va presentata la domanda.

Chi ha diritto alla disoccupazione agricola

La definizione è molto semplice: la disoccupazione agricola è un’indennità che spetta ai lavoratori agricoli dipendenti e alle figure equiparate che perdono il loro lavoro per cause non legate alla loro volontà. Più precisamente, hanno diritto a questa prestazione economica:

    • gli operai agricoli a tempo determinato iscritti nell’elenco dei lavoratori agricoli dipendenti;
    • gli operai agricoli a tempo indeterminato che sono assunti e licenziati nell’arco dell’anno ciile, on periodi di mancata occupazione la di fuori del contratto;
    • piccoli coloni;
    • piccoli coltivatori diretti che integrano con versamenti volontari fino a 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi;
    • compartecipanti familiari.

L’indennità di disoccupazione agricola spetta per un numero di giorni pari a quelli lavorati (fino ad un massimo di 365 giornate all’anno) dai quali vanno per detratti: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, le giornate di lavoro in proprio agricolo o non agricolo, le giornate indennizzate per malattia, infortunio o maternità, le giornate non indennizzabili. L’indennità viene pagata dall’INPS in un’unica soluzione.

Importo dell’indennità e contribuzione

L’importo del trattamento è pari al 40% della retribuzione di riferimento; dalla cifra spettante si detrae il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione, che viene trattenuto in qualità di contributo di solidarietà (la trattenuta avviene per un massimo di centocinquanta giorni). Gli operai a tempo indeterminato hanno diritto ad un’indennità pari al 30% della retribuzione effettiva, ma non subiscono la trattenuta per il contributo di solidarietà.

Con il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola scatta automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa; le giornate accreditate sono utili per raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti. Insieme alla domanda di disoccupazione, il lavoratore agricolo che possiede i requisiti può richiedere l’Assegno al Nucleo Familiare ANF.

Requisiti, scadenze, presentazione della domanda e modalità di pagamento

Per presentare la domanda di disoccupazione agricola è necessario possedere dei precisi requisiti ovvero:

    • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
    • un minimo di due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
    • un minimo di 102 giornate di contribuzione nel corso del biennio composto dall’anno di riferimento e dall’anno precedente.

La domanda deve essere presentata nel periodo tra il primo gennaio ed il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione (non viene corrisposta se la richiesta viene presentata oltre questa scadenza). Può essere inoltrata all’INPS tramite i servizi telematici, oppure affidandosi ad enti di patronato e altri intermediari abilitati. In alternativa si può chiamare da rete fissa il Contact Center dell’istituto al numero gratuito 803164.

Sulla richiesta deve essere specificato come si intende ricevere il pagamento; le opzioni disponibili sono: accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale, su carta di pagamento prepagata dotata di IBAN, oppure con bonifico presso lo sportello di ogni ufficio postale localizzato per il CAP, presentando un proprio documento di riconoscimento, il codice fiscale e la lettera inviata dall’INPS.



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