Articolo 8 DPR 633 72: che cosa stabilisce sulle cessioni ai non residenti?

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L’articolo 8 del DPR 633 72 disciplina le cessione di beni all’esportazione; in modo particolare tratta l’argomento della non imponibilità per quanto riguarda le operazioni di esportazione al di fuori dell’area UE. Approfondiamo un po’ il discorso andando a vedere cosa stabilisce la norma.

Le tipologie di esportazione individuate dall’articolo 8 DPR 633 72

Il primo comma dell’articolo 8 DPR 633/72 permette di classificare tre tipologie di esportazione: le esportazioni dirette, che sono quelle che prevedono il trasporto dei beni al di fuori dall’Unione Europea da parte del cedente italiano (o da terzi per suo conto) verso un operatore extracomunitario, le esportazioni improprie, che sono quelle che prevedono il trasporto di beni al di fuori dell’UE da parte dell’acquirente (o da terze parti per suo conto) entro 90 giorni dalla loro consegna, e le esportazioni indirette, che sono quelle che si concretizzano con la cessione dei beni ad esportatori abituali. Vengono assimilate alle cessioni anche operazioni come la vendita di navi, aeromobili e servizi collegati.

Cessioni ai non residenti: quando non sono imponibili

Per quanto riguarda le esportazioni, l’articolo 8 DPR 633 72 prevede alcuni adempimenti ai fini IVA: l’emissione di fattura NI ex art. 8 c1 l. a) o b) in base alla natura dell’operazione, la conservazione della prova dell’esportazione, le annotazioni sul registro delle vendite. Alcune operazioni sono soggette al regime IVA ma non devono scontare l’imposta sul loro corrispettivo; queste operazioni sono le esportazioni e le operazioni assimilate, i servizi internazionali e le cessioni intracomunitarie. Il ostro articolo 8 del DPR 633 del 1972 precisa che non sono imponibili le cessioni all’esportazione che rientrano in queste casistiche:

  • riguardano beni inviati in paesi extra UE a cura o a nome del cedente;
  • sono state effettuate tra due soggetti residenti a patto che i beni vengano inviati in paesi extra Ue direttamente dal venditore, ma su incarico del cessionario (triangolazione);
  • sono fatte dal cessionario residente a favore di un terzo non residente, a patto che il cedente si occupi dell’invio dei beni fuori dal territorio europeo;
  • riguardano beni trasportati fuori dall’UE entro 90 giorni dalla consegna dal soggetto non residente oppure per suo conto.

L’esportazione dei beni deve essere provata da un documento doganale, da una vidimazione della dogana su una copia della fattura oppure da una vidimazione della dogana su una copia del documento di trasporto. L’articolo 8 fa riferimento alle operazioni di esportazione che hanno un carattere definitivo, quindi esclude le cessioni senza trasferimento della proprietà e con il successivo ritorno dei beni in Italia (esportazioni temporanee).



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