Esterometro: cos’è, a cosa serve, chi deve farlo e scadenza

esterometro

Tra le tante novità portate dall’introduzione della fatturazione elettronica c’è anche l’esterometro, ovvero l’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti che non sono stabliti nel territorio dello stato italiano. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta, vediamo chi deve farlo e scopriamo le scadenze da rispettare.

Cos’è e a cosa serve l’esterometro

La fatturazione elettronica è obbligatoria per le operazioni relative ala prestazioni di servizi e alla cessione di beni che vengono effettuate tra soggetti stabiliti o residenti in Italia. Per le operazioni effettuate con soggetti non residenti non c’è l’obbligo di fatturazione elettronica. Inoltre, dal 2019 non esiste più neanche lo spesometro, ovvero la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Con queste condizioni all’Agenzia delle Entrate serve uno strumento per tenere sotto controllo le cosiddette fatture estere, cioè quelle operazioni che coinvolgono una controparte non stabilita o non residente nel nostro paese.

Quindi la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate verso e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio italiano, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e di quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione di queste informazioni deve essere fatta entro la fine del mese successivo a quello della data del documento comprovante l’operazione. Ed ecco che nasce l’esterometro, ovvero l’invio delle comunicazioni relative alle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia.

Chi deve farlo e quali dati deve comunicare

Sono obbligati a questa comunicazione tutti i soggetti IVA che sono residenti o stabiliti in Italia, ad eccezione dei contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio (ovvero i contribuenti minimi), i contribuenti che rientrano nel regime forfettario, le associazioni sportive dilettantistiche ed i produttori agricoli in regime di esonero. L’esterometro diventa obbligatorio quando i soggetti passivi appena indicati pongono in essere delle operazioni con soggetti non residenti o non stabiliti in Italia. Nella comunicazione devono essere indicati

    • i dati del cedente o prestatore;
    • i dati del cessionario o committente;
    • la data riportata sul documento comprovante l’operazione;
    • la data di registrazione (solo per i documenti ricevuti);
    • il numero del documento;
    • la base imponibile;
    • l’aliquota di imposta sul valore aggiunto applicata;
    • l’ammontare dell’imposta.

Scadenze e sanzioni

Come abbiamo visto prima, la trasmissione dell’esterometro ha una cadenza mensile, In realtà nel 2020 sono cambiati i termini di invio della comunicazione: da quest’anno l’esterometro ha una cadenza trimestrale e deve essere inviato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre a cui fa riferimento. Questo significa che:

    • per il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) la comunicazione va inviata entro il 30 aprile;
    • per il secondo trimestre (aprile-maggio-giugno) la comunicazione va inviata entro il 31 luglio;
    • per il terzo trimestre (luglio-agosto-settembre) la comunicazione va inviata entro il 31 ottobre;
    • per il quarto trimestre (ottobre-novembre-dicembre) la comunicazione va inviata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Chi non rispetto l’obbligo di trasmissione dell’esterometro rischia di essere punito con una multa. Vengono puniti sia quelli che omettono l’invio che quelli che trasmettono comunicazioni errate. È prevista una sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura omessa o errata nel limite di mille euro per trimestre; è prevista la sanzione di 1 euro per ogni fattura omessa o errata nel limite di 500 euro per trimestre per chi trasmette la comunicazione corretta entro i 15 giorni dopo la scadenza.



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