Scadenze black list 2016: ecco cosa sono e quando scadevano le comunicazioni

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Dal 2017 non c’è più l’obbligo di presentare le comunicazioni relative alle operazioni con i paesi black list. Facendo un piccolo passo indietro è comunque possibile rivedere quando bisognava presentare queste comunicazioni, cosa contenevano, a cosa servivano e quando erano le scadenze black list 2016.

Le comunicazioni delle operazioni con paesi a regime fiscale agevolato

Fino alla soppressione dell’obbligo avvenuta nel 2017 i soggetti passivi IVA dovevano inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione con i dati relativi alle operazioni che erano state effettuate nel corso dell’anno con operatori che avevano la sede, la residenza o il domicilio nei paesi a fiscalità privilegiata, ovvero i territori black list che erano stati individuati dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dal 2014 la comunicazione, che prima avveniva con cadenza mensile o trimestrale, doveva essere presentata annualmente e solo per le operazioni che riguardavano importi complessivi superiori ai 10.000 euro, compilando il quadro BL del modello polivalente dello spesometro.

Modalità e scadenze black list 2016

Le scadenze black list 2016 erano state fissate all’11 aprile (perché il 10 era domenica) per i contribuenti che pagano l’IVA mensilmente e al 20 aprile per i contribuenti che effettuano la liquidazione IVA trimestralmente, ma con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la scadenza è stata posticipata al 20 aprile per tutti i contribuenti. La comunicazione può essere trasmessa insieme allo spesometro (ovvero la comunicazione relativa alle operazioni rilevanti ai fini IVA) oppure in un altro momento. Le operazioni che non dovevano essere comunicate entro le scadenze black list 2016 perché relative ad importi inferiori ai 10.000 euro su base annua non diventano neanche oggetto di comunicazione ai fini dello spesometro.

L’elenco dei paesi black list individuati dal Ministero dell’Economia

Come detto, l’elenco dei paesi black list è stato stilato con un decreto dal Ministero dell’Economia. Gli stati a regime fiscale agevolato individuati erano:

Alderney, Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark, Seychelles, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

A questi sono stati aggiunti il Bahrein e gli Emirati Arabi Uniti, ad eccezione delle società attive nel campo petrolifero e petrolchimico, e Monaco, ad eccezione delle società che realizzano almeno un quarto del loro fatturato fuori dal principato. Il decreto indica poi una serie di paesi a regime fiscale agevolato che presentano però dei limiti soggettivi ed oggettivi, tra cui Angola, Antigua, Costarica, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenya, Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera e Uruguay.



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