Art 67 legge fallimentare: che cosa prevede e quante informazioni comprende?
Chi ha un’impresa o vanta il titolo di libero professionista si augura di non dover mai incrociare l’art 67 legge fallimentare legata a tutto ciò che riguarda gli atti a titolo oneroso, i pagamenti e le garanzie. In sostanza, si ha a che fare con una disciplina che prevede le prescrizioni qualora dovesse verificarsi il fallimento a causa del perdurante stato di insolvenza del debitore. Ciò, quindi, provoca degli effetti sugli atti che pregiudica la posizione di vantaggio dei creditori. La prima e la seconda parte dell’articolo 67 legge fallimentare descrivono le revoche, mentre la terza parte specifica ciò che non è soggetto all’attività in questione.
Art 67 Legge fallimentare, la prima, seconda e terza sezione
Per quanto riguarda la prima sezione dell’art 67 legge fallimentare, si nota che vengono revocati – a meno che l’altra parte non provi che non era a conoscenza dell’insolvenza del debitore: gli atti a titolo oneroso concretizzati nell’annualità precedente all’accertamento del fallimento; quegli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non estinti con il denaro o con altre modalità di pagamento; i pegni, le ipoteche volontarie e le anticresi manifestatisi nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento per insolvenze concrete ma che non hanno manifestato la loro naturale scadenza.
La seconda parte continua con le revocazioni, a meno che l’altra parte non dimostri di non conoscere lo stato di fallimento del debitore e menzioni dettagliatamente la liquidità e il pagamento dei debiti scaduti. Questa procedura si perfeziona entro sei mesi prima della dichiarazione di fallimento. Allo stesso tempo, il diritto di priorità di rigetto dei debiti contratti contemporaneamente comprende anche i debiti di terzi.
La terza parte, invece, si concentra su contenuti esplicitamente esclusi dalle azioni di cancellazione, tra cui beni e servizi pagati in attività d’impresa nell’ambito delle condizioni d’uso rimesse su conti correnti bancari. Inoltre, questo processo riduce permanentemente l’esposizione debitoria del fallito alla banca. Per quanto riguarda le compravendite e le prevendite trascritte ai sensi dell’articolo 2645 bis del codice civile, la loro posizione non viene regolamentata dal terzo comma delle suddette disposizioni e sono vendute ad un prezzo equo. Il loro contenuto riguarda immobili residenziali traducibili in beni destinati ad acquirenti residenziali o loro parenti e proprietà simili al di sopra della Classe 3 o immobili non residenziali destinati a costituire la sede principale delle funzioni dell’acquirente.
Gli atti, le garanzie e i pagamenti dati sui beni del debitore devono essere eseguiti in virtù di un piano che risulti idoneo a fornire il pieno riequilibrio dei debiti dell’impresa e che garantisca il ripristino del suo status finanziario. Inoltre, sono inclusi in tale piano anche i parametri del concordato preventivo e quelli dell’accordo certificato ai sensi dell’articolo 182-bis – senza escludere, ovviamente, quelli attuati dopo il deposito del ricorso come recita l’articolo 161. A ciò, poi, si aggiungono le elargizioni dei corrispettivi per quelle prestazioni lavorative svolte da dipendenti o da altri collaboratori del fallito, anche se non sono subordinati, e quei pagamenti di debiti liquidi commutati alla scadenza per percepire la prestazione di benefit strumentali.