Nomina amministratore condominio: come si fa, in che modo e requisiti
La gestione di un condominio non è affatto semplice: al di là degli obblighi importi dalla legge, la presenza di un amministratore diventa fondamentale. La persona (o la società) a cui viene assegnato questo ruolo deve avere dei precisi requisiti; esistono delle regole ben precise anche per quanto riguarda la nomina dell’amministratore di condominio: vediamo come si fa e qual è l’iter da seguire.
I requisii necessari per fare l’amministratore
La legge prevede l’obbligo della nomina di un amministratore di condominio per i condomini che hanno più di otto inquilini. Le norme introdotte nel 2013 hanno anche fissato quelli che sono i requisiti necessari per poter accettare e ricoprire questo delicato incarico. Per poter fare l’amministratore di condominio bisogna:
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- avere pieno godimento dei diritti civili;
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- non aver subito condanne per delitti contro pubblica amministrazione, amministrazione della giustizia, fede pubblica, patrimonio e altri delitti non colposi che prevedono una pena di reclusione inferiore ai due anni;
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- non essere sottoposto a qualche misura di prevenzione definitiva (a meno che non ci sia stata la riabilitazione);
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- non essere interdetto o abilitato;
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- non risultare nell’elenco dei protesti cambiari tenuto presso la Camera di Commercio locale;
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- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (se l’amministratore viene scelto tra i condomini, questo requisito non è necessario);
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- aver frequentato un corso di formazione relativo all’amministrazione condominiale.
Le modalità della nomina dell’amministratore di condominio
La nomina dell’amministratore del condominio spetta all’assemblea condominiale: solo in caso di mancato accordo sarà necessario interpellare l’autorità giudiziaria. Fino al 2012 i candidati amministratori avevano la possibilità di presentare un preventivo relativo al loro compenso; dopo la riforma, invece, il compenso viene dichiarato in modo molto dettagliato solo al momento dell’accettazione dell’incarico o al momento del rinnovo. Sia per la nomina dell’amministrazione che per l’accoglimento delle sue richieste economiche è necessaria l’approvazione di almeno la metà più uno dei condomini che hanno partecipato all’assemblea (che rappresentino almeno la metà dei millesimi), sia nella prima che nella seconda convocazione.
La comunicazione, l’accettazione ed i primi adempimenti
L’amministratore nominato viene informato dall’amministrazione uscente o dal presidente dell’assemblea (oppure dall’autorità giudiziaria, se questa è stata coinvolta). Una volta appresa la notizia, il candidato scelto deve decidere se respingere o accettare esplicitamente o implicitamente il mandato. Si parla di accettazione esplicita quando il nuovo amministratore invia al soggetto che l’ha informato della sua nomina una lettera formale in cui annuncia la sua scelta di accettare l’incarico; si parla invece di accettazione implicita quando il nuovo amministratore, anche senza aver comunicato nulla, mette in pratica atti idonei che fanno desumere l’accettazione dell’incarico.
Il nuovo amministratore deve farsi consegnare da chi l’ha preceduto il registro dei verbali delle assemblee, il regolamento condominiale, le tabelle millesimali, le distinte dell’assemblea che lo ha nominato, il codice fiscale del condominio, l’elenco dei fornitori. Dopo di che deve recarsi in banca per richiedere il cambio di firma di traenza del conto corrente intestato al condominio. Inoltre deve far domiciliare le utenze al proprio studio, mettere nel condominio la targa con i suoi contatti.