Collegio sindacale srl: quando è obbligatorio? Chi ne fa parte?
Le società a responsabilità limitata rappresentano una buona parte delle società di capitali presenti in Italia. Per evitare che all’interno della società si verifichino irregolarità di vario tipo e per monitorare l’operato degli amministratori, anche le srl possono dotarsi di un collegio sindacale. Scopriamo in quali casi è obbligatorio il collegio sindacale nelle srl , quali sono i suoi compiti e chi può farne parte.
Cosa fa e da chi è composto il collegio sindacale
Il collegio sindacale è il principale organo di controllo delle società di capitali: il suo compito principale è quello di verificare che gli amministratori svolgano il loro operato nel rispetto dello statuto e della legge. L’articolo 2397 del codice civile stabilisce che il collegio sindacale debba essere composto da tre o cinque membri, i sindaci con carica effettiva, a cui si devono aggiungere due sindaci supplenti. I membri del collegio sindacale possono essere soci o non soci, ma è necessario che almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente siano iscritti all’albo dei revisori legali; gli altri sindaci devono essere comunque iscritti in altri albi indicati dalla norma.
L’articolo 2477 del codice civile prevede che il collegio sindacale delle srl (di tutte le tipologie) possa essere composto da un sindaco unico invece che da tre o cinque membri previsti dal precedente articolo. In tal caso, il sindaco deve essere obbligatoriamente iscritto all’albo dei revisori legali. Sulla carta la scelta del revisore unico potrebbe essere un vantaggio per le società, soprattutto a livello di costi, ma in Italia il collegio sindacale delle srl composto da una sola persona (revisore unico) non ha ancora preso piede.
Quando è obbligatorio il collegio sindacale nelle srl?
Attenzione però: nelle srl non è sempre obbligatorio avere un collegio sindacale. Il terzo comma dell’articolo 2477 del Codice Civile, infatti, stabilisce che ci debba essere una collegio sindacale nelle srl quando la società presenta almeno due di questi tre requisiti:
- ha almeno cinquanta dipendenti, supera i 4,4 milioni di attivo patrimoniale e gli 8,8 milioni di ricavi; affinché scatti l’obbligo di collegio sindacale (a uno, tre o cinque membri) è necessario che questi limiti vengano superati per due anni di fila;
- ha l’obbligo di stilare il bilancio di esercizio consolidato;
- controlla altre società che sono obbligate alla revisione legale.
La riforma ha cancellato l’obbligo di nominare un collegio sindacale al superamento di un determinato livello di capitale sociale.
Durata della carica e requisiti per essere nominato sindaco
Come detto, il principale compito dei sindaci è quello di vigilare sull’operato degli amministratori; per farlo possono effettuare ispezioni nella società, anche avvalendosi di collaboratori esterni. Ogni tre mesi il collegio si riunisce e redige un verbale; i sindaci possono prendere parte alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci. La carica dei sindaci dura tre anni, ma è possibile la rielezione e c’è anche la possibilità di dimissioni; la nomina è legata alla presenza di determinati requisiti, ovvero l’iscrizione al registro dei revisori contabili oppure all’albo dei dottori commercialisti o l’essere docenti all’università in materie economiche o giuridiche; è necessario anche che non ci siano cause di incompatibilità (elencate dall’articolo 2399 del Codice Civile) che possano pregiudicare l’imparzialità e l’indipendenza del collegio.