Insinuazione al passivo: ecco a cosa serve e come farla
Purtroppo il mondo degli affari a volte sa essere spietato: le notizie relative al fallimento di ditte e società è praticamente all’ordine al giorno. Si tratta di eventi che non riguardano solo il soggetto fallito, ma anche tutti quelli che avevano rapporti con lui. Chi vanta un credito nei confronti di un imprenditore o di una società appena fallita deve presentare la domanda di insinuazione al passivo: scopriamo qual è la procedura da seguire e le tempistiche da rispettare.
Quando e come inviare la domanda di insinuazione al passivo
La disciplina relativa alla procedura dell’insinuazione al passivo è dettata dagli articoli 93 e 101 della Legge Fallimentare. La domanda del creditore viene definita tempestiva quando viene presentata entro trenta giorni dalla data della prima udienza di verifica dei crediti (stabilita con lo stesso provvedimento che ha dichiarato il fallimento). La domanda può comunque essere presentata anche in un momento successivo, a patto che non vada oltre un anno dalla data della sentenza di dichiarazione di fallimento: in questo caso si parla di insinuazione tardiva e chi aspetta troppo rischia di partecipare solo limitatamente alla ripartizione dell’attivo fallimentare nel caso in cui una parte di questo sia già stata distribuita.
Il contenuto della domanda
La domanda di insinuazione al passivo può essere presentata da tutti i creditori del fallito, sia personalmente che tramite l’assistenza di un legale. L’invio deve avvenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo del curatore indicato nell’avviso. La domanda deve contenere una serie di dati e di elementi fondamentali: l’indicazione della procedura a cui si vuole partecipare e le proprie generalità, la somma che si vuole insinuare al passivo, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la richiesta, l’eventuale titolo di prelazione, l’indirizzo di posta elettronica certificata su cui verranno ricevute tutte le comunicazioni sullo sviluppo della procedura.
La differenza tra creditori privilegiati e chirografari
I creditori non sono tutti uguali e si distinguono in privilegiati e chirografari. I creditori privilegiati sono quelli che possono far valere per intero il loro credito, mentre i creditori chirografari concorrono in modo proporzionale solo su quello che rimane dell’attivo dopo che sono stati soddisfatti per intero i creditori privilegiati. I creditori privilegiati mantengono il loro vantaggio anche nel caso in cui presentino la domanda di insinuazione al passivo tardivamente: vengono considerati anche nelle ripartizioni che sono già avvenute, mentre questo, come abbiamo visto in precedenza, non avviene per i creditori chirografari.