Onlus significato: ecco qual è e come distinguerle dalle altre organizzazioni

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Anche se questa denominazione è stata cancellata con la riforma del terzo settore, ancora oggi si sente parlare spesso di Onlus. Questo termine, che è l’acronimo di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, indicava gli enti non profit che possiedono determinate caratteristiche. Prima dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’ottenimento della qualifica di Onlus permetteva di accedere ad una serie di agevolazioni fiscali. Ma scopriamo che tipo di attività svolgono e cosa le distingue dalle altre organizzazioni.

Cosa fanno le Onlus e quali organizzazioni possono diventarlo

Le Onlus sono organizzazioni di diritto privato che operano sul territorio nazionale o internazionale per svolgere delle attività con finalità esclusivamente di solidarietà sociale. Possono assumere la qualifica di Onlus le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative, la chiesa cattolica e gli altri enti di carattere privato. Ci sono poi enti che vengono definiti Onlus di diritto in quanto assumono la qualifica in modo del tutto automatica: parliamo delle organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali ed i consorzi di cooperative sociali.

L’attività delle organizzazioni è caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro e dalla finalità di utilità sociale e può essere svolta con la prestazione di servizi o con la cessione di beni. Queste attività sono svolte in favore di persone svantaggiate (a livello fisico, psichico, economico, sociale o familiare) e di componenti di collettività estere (aiuti umanitari). La legge elenca in modo specifico i settori i cui le Onlus possono operare: assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, beneficenza, formazione, istruzione, sport dilettantistico, tutela e valorizzazione della natura, dell’ambiente e delle cose di interesse storico e artistico, riciclaggio dei rifiuti, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione per la solidarietà internazionale.

Gli elementi dello statuto, il regime fiscale e l’iscrizione all’anagrafe

La legge prevede altresì degli elementi fondamentali che non possono mai mancare nello statuto di una Onlus. Al di là dell’indicazione dell’attività svolta (che deve rientrare tra quelle elencate in precedenza), deve contenere l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, il divieto di svolgere attività diverse, il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, l’obbligo di utilizzare gli utili per realizzare le attività istituzionali o attività ad esse connesse, l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative in caso di scioglimento, l’obbligo di redigere il bilancio, l’obbligo di trasparenza gestionale, la disciplina del rapporto associativo, l’uso della denominazione Onlus.

Per ottenere la qualifica di Onlus era necessario iscrivere l’organizzazione all’Anagrafe Unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’iscrizione permetteva di accedere ad un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’IVA ed altre imposte indirette. Il decreto legislativo 117/2017, conosciuta come Riforma del Terzo Settore, di fatto ha cancellato la denominazione di Onlus, sostituita dal termine ETS (ente del terzo settore), ed ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.